LA TRACCIA DI CIVILE: UN POSSIBILE SCHEMA DI SVOLGIMENTO
Garanzia per i vizi nella vendita e nell’appalto. Il riparto dell’onere probatorio
DISTINZIONE VENDITA/APPALTO
Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un’obbligazione di fare, cioè, l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto.
In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
DISCIPLINA DELLA VENDITA
NOZIONE
Il venditore è tenuto a garantire il compratore per i vizi MATERIALI della cosa che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490, co. 1, c.c.).
NATURA GIURIDICA DELLA TUTELA
La natura giuridica delle tutele previste dal legislatore in tema di garanzia per i vizi ha formato oggetto di una disputa dottrina e giurisprudenziale risalente.
Autorevole dottrina la riconduce nell’ambito della RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA INADEMPIMENTO dell’obbligazione di esatta esecuzione del contratto.
La tesi prevalente, invece, facendo leva sulle peculiarità della microdisciplina contenuta negli artt. 1492 ss. c.c., configura la garanzia per i vizi del bene nei termini di una RESPONSABILITÀ “SPECIALE” derivante dall’oggettiva inattuazione dell’effetto traslativo, e non dall’inadempimento di un’obbligazione nascente dal contratto di vendita.
In questa prospettiva si ritiene che i vizi debbano essere PREESISTENTI alla conclusione del contratto o, se manifestatisi successivamente, dovuti a cause PREGRESSE.
Invece, in caso di VIZI SORTI TRA LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E LA CONSEGNA DEL BENE, qualora siano imputabili al venditore, il compratore potrà azionare gli ordinari rimedi contrattuali; se, invece, siano vizi incolpevoli, resteranno a carico dell’acquirente in forza della regola res perit domino correlata al principio consensualistico (art. 1376 c.c.).
Si tratta di una garanzia DEROGABILE, salva l’ipotesi in cui il venditore abbia taciuto in mala fede al compratore i vizi della cosa (art. 1490, co. 2, c.c.).
Peraltro, assumono valenza modificativa soltanto i patti contestuali alla stipulazione del contratto, ritenendosi, invece, novativi i patti successivi, in quanto incidenti su un rapporto obbligatorio già sorto.
AMBITO APPLICATIVO
La garanzia si riferisce ai VIZI OCCULTI, cioè a quelli che il compratore non conosceva o non poteva conoscere con l’ordinaria diligenza, a meno che il venditore avesse dichiarato che la cosa era esente da vizi: in tal caso la garanzia opera anche per i VIZI CONOSCIBILI (art. 1491 c.c.).
TUTELA DEL COMPRATORE
In virtù della garanzia per i vizi della cosa, l’acquirente ha diritto di ottenere:
– la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (azione redibitoria), con le conseguenze previste dall’art. 1493 c.c.;
– la RIDUZIONE DEL PREZZO (azione estimatoria o quanti minoris).
La scelta è irrevocabile se è fatta con la domanda giudiziale.
Inoltre, il compratore è tenuto al RISARCIMENTO DEL DANNO nei confronti del compratore, a meno che dimostri di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.).
DECADENZA
La garanzia è soggetta a un termine di decadenza: l’acquirente decade dal diritto di farla valere se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta (salvo che un termine diverso sia stabilito dalle parti o dalla legge: art. 1495, co. 1, c.c.).
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato (art. 1495, co. 2, c.c.).
PRESCRIZIONE
Il diritto alla garanzia è soggetto, inoltre, a un termine di prescrizione di un anno dalla consegna. Tuttavia, il compratore convenuto per l’esecuzione del contratto può far valere la garanzia in via di eccezione se il vizio è stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e, comunque, entro un anno dalla consegna (art. 1495, co. 3, c.c.).
AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO?
Tra i rimedi a favore del compratore il legislatore non annovera l’azione di esatto adempimento.
Ci si è chiesti allora se possa essere chiesto al venditore, in alternativa alle azioni edilizie, di eliminare i vizi del bene a sue spese.
La tesi prevalente lo esclude, non potendosi porre in capo all’alienante un’obbligazione di fare – l’eliminazione dei vizi – aggiuntiva a quella di dare, correttamente adempiuta.
Allo stesso modo nulla esclude che il venditore, di sua spontanea volontà, si offra per eliminare i vizi.
Questo accordo, secondo alcuni, è una novazione, anche se altri rilevano l’assenza, nel caso di specie, dell’animus novandi e dell’aliquid novi.
La tesi negatrice è stata accolta dalle Sezioni Unite, secondo le quali l’offerta del venditore non è una novazione ma un riconoscimento di debito e interrompe la prescrizione ed esonera il compratore dal rispetto del termine di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c.
Ciò non toglie, però, che le parti possano accordarsi per estinguere l’obbligazione originaria e sostituirla con una nuova per oggetto e per titolo.
GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
La garanzia per vizi non va confusa con la garanzia di buon funzionamento cui ha riguardo, in materia di vendita di beni mobili, l’art. 1512 c.c. La garanzia di buon funzionamento non è, infatti, oggetto di una disciplina, sia pure derogabile, di legge, in quanto va espressamente pattuita, come accade per i prodotti di largo consumo.
Un’altra ipotesi distinta (art. 1497 c.c.) da quella di vizi della cosa si ha quanto questa manchi delle qualità promesse o essenziali (es., acquisto di un’auto nuova e consegna di un’auto usata). In tal caso il compratore può avvalersi della tutela prevista dalle disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, a condizione che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497, co. 1, c.c.).
DISCIPLINA DELL’APPALTO
Il committente ha diritto ad essere garantito dalle difformità e dai vizi dell’opera, a meno che abbia accettato l’opera e le difformità o i vizi fossero conosciuti o riconoscibili.
Così dispone l’art. 1667, co. 1, c.c., che si riferisce ad OPERE ULTIMATE che:
• non corrispondano alle caratteristiche del progetto, oppure
• siano state realizzate senza l’osservanza delle regole della tecnica, o
• presentino un vizio meramente estetico, decorativo o accessorio.
La riconoscibilità del vizio non incide sulla garanzia se il vizio è stato TACIUTO IN MALA FEDE dall’appaltatore (art. 1667, co. 1, c.c.).
L’art. 1667 non trova applicazione qualora IL COMMITTENTE SI SIA INGERITO TALMENTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA DA RIDURRE L’APPALTATORE A NUDUS MINISTER, ovvero abbia incaricato di detta esecuzione un’impresa che egli sapeva priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie
Le disposizioni in tema di inadempimento contenute nella disciplina dell’appalto (artt. 1667, 1668 e 1669) integrano ma NON ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (artt. 1453 e 1455), quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali (che presuppongono l’ultimazione dell’opera): quando, cioè, l’appaltatore non esegua interamente l’opera o, se l’ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine pattuito.
Anche il committente ha un ONERE DI DENUNCIA DEI VIZI/DIFFORMITÀ entro 60 giorni dalla scoperta (art. 1667, co. 2, c.c.).
L’obbligo della denuncia si riferisce soltanto ai VIZI OCCULTI: quelli palesi o si fanno valere in sede di verifica o di accettazione, o si perde il diritto alla garanzia.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive, invece, in due anni dalla consegna dell’opera.
La prescrizione dell’azione non toglie al committente la possibilità di far valere i vizi in via d’eccezione, se la denuncia fosse stata fatta entro 60 giorni dalla scoperta e prima dei due anni dalla consegna (art. 1667, co. 3, c.c.).
La tutela del committente tiene conto del suo interesse a ottenere un’opera immune da vizi. Egli, infatti, può chiedere che LE DIFFORMITÀ E I VIZI SIANO ELIMINATI A SPESE DELL’APPALTATORE.
Egli può chiedere anche una DIMINUZIONE DEL PREZZO, salvo il RISARCIMENTO DEL DANNO in caso di colpa dell’appaltatore (art. 1668, co. 1, c.c.).
Il committente può, invece, chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO se le difformità o i vizi siano tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, co. 2, c.c.).
ONERE PROBATORIO
Prima tesi: in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
Tesi prevalente: le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno affermato che grava sul compratore l’onere di provare l’esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla sentenza n. 13533 del 2001 delle sezioni unite.
Quindi, in tema di garanzia dei vizi è l’acquirente a dover provare l’esistenza dei vizi della cosa oggetto della compravendita e non è il venditore ad avere l’onere di provare che il bene era, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti.
Questo, però, deroga alla regola di ripartizione dell’onere della prova sancita dalle Sezioni Unite 13533/2001 per le obbligazioni, per la quale il creditore deve provare il titolo del suo credito e meramente allegare l’inadempimento dell’altra parte e non dimostrare l’esistenza dei vizi. Secondo le Sezioni Unite n. 13533/2001 in materia di inadempimento contrattuale deve trovare applicazione, in punto di riparto dell’onere della prova, il principio, enunciato, per cui in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
In materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto ex art. 1667 c.c., l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata accettata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.