venerdì, Novembre 22, 2024
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Concorso formale e concorso materiale di reati, con particolare riferimento ai delitti di estorsione e di maltrattamenti commessi in ambito familiare

Il codice penale prevede tre distinte forme di concorso di reati.

La prima è rappresentata dal concorso materiale, che si realizza quando più reati sono conseguenza di una pluralità di condotte attive o omissive. Sussiste, invece, concorso formale (o ideale) nel caso in cui da una sola azione o omissione derivi una pluralità di illeciti penali.

Infine, il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso materiale, caratterizzata dal fatto che una pluralità di violazioni penali è stata commessa, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

L’elemento comune è la pluralità di violazioni di legge, la quale comporta la sussistenza di un concorso effettivo e reale di norme.

È questo l’elemento essenziale che differenzia concettualmente il concorso di reati rispetto al concorso apparente di norme: nel primo vi è una pluralità di illeciti, nel secondo il reato è unico.

L’odierna disciplina è stata introdotta con il D.L. 99/1974.

Rispetto alla formulazione adottata nel codice Rocco, la riforma del 1974 ha apportato rilevanti modifiche.

Da un lato, il regime del cumulo giuridico delle pene (la pena è determinata in relazione alla violazione più grave e aumentata fino al triplo) è stato esteso anche al concorso formale; dall’altro, è stata ampliata la sfera del reato continuato anche all’ipotesi di violazioni eterogenee.

Per l’ipotesi di concorso materiale il sistema penale prevede il criterio del cumulo materiale temperato: al soggetto responsabile di una pluralità di illeciti penali viene inflitta una sanzione corrispondente alla somma aritmetica delle singole pene inflitte per i reati commessi, ma tale sanzione non può superare i limiti stabiliti dall’art. 78 c.p.

I requisiti essenziali perché si abbia un concorso formale sono la presenza di un’unica azione od omissione e la pluralità di violazioni di norme penali. In particolare, si definisce concorso formale eterogeneo l’ipotesi in cui un soggetto abbia, con una sola azione o omissione, violato più disposizioni di legge penale, mentre il concorso è omogeneo quando il reo, con una sola azione od omissione, abbia commesso più violazioni della stessa norma incriminatrice.

Secondo un orientamento, l’unicità di azione od omissione va intesa in senso naturalistico: vi è una sola azione quando vi sono atti contestuali che si susseguono in stretta connessione cronologica.

A diverse conclusioni approda altra parte della dottrina, la quale esclude che il criterio debba essere di tipo naturalistico-fenomenico.

Secondo questa tesi, si deve fare riferimento al concetto normativo di azione, cioè all’azione tipica penalmente rilevante.

In questa prospettiva, va riconosciuta l’unicità di azione anche nel caso di una molteplicità di azioni naturalistiche, qualora la fattispecie astratta del reato sia realizzabile anche da una pluralità di atti.

In sede applicativa, il problema dell’individuazione del concorso di reati si è posto, tra l’altro, con riferimento ai reati di estorsione (art. 629 c.p.) e di maltrattamenti (art. 572 c.p.) commessi – entrambi – in ambito familiare.

È il caso tipico del figlio tossicodipendente che minacci costantemente la madre per ottenere il denaro necessario per acquistare stupefacenti.

Secondo un’interpretazione rigida, i due delitti concorrono tra loro (concorso materiale) in ragione della diversa oggettività giuridica.

In questa prospettiva, si ammette il concorso materiale tra l’estorsione (ma lo stesso discorso vale, ad es., per il sequestro di persona) e i maltrattamenti poiché tra i due reati non è configurabile un rapporto di specialità e si tratta di figure dirette a tutelare beni diversi (l’inviolabilità del patrimonio e la libertà personale nell’estorsione, l’integrità psicofisica nei maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Secondo una lettura meno rigoristica, invece, occorre verificare di volta in volta la rilevanza del singolo atto, per cui, se il singolo atto minaccioso o violento, tipico dell’estorsione, non presenta particolare gravità e, quindi, particolare autonomia, può ritenersi assorbito nel reato di maltrattamenti (si pensi al figlio tossicodipendente che si limiti a minacciare abitualmente la madre per avere denaro e comprarsi così gli stupefacenti); invece, laddove il carico offensivo dell’episodio violento o minaccioso risulti particolarmente significativo e fuoriesca dal “normale clima” di sopraffazione (si pensi al figlio che, anziché limitarsi a minacciare verbalmente la madre, la percuota violentemente per ottenere il denaro necessario per acquistare gli stupefacenti), si deve concludere nel senso del concorso materiale tra i due reati.

Di conseguenza, alla luce della rilevanza che assume il diverso atteggiarsi in concreto della condotta abituale maltrattante, la questione non può trovare una soluzione unitaria e automatica.

In questa prospettiva, il delitto di estorsione è assorbito in quello di maltrattamenti se le condotte di minaccia o violenza (tipiche dell’estorsione) non sono ulteriori e autonome rispetto a quelle specificamente maltrattanti.

Invece, è configurabile il concorso materiale tra i reati di estorsione e di maltrattamenti se la condotta violenta o minacciosa non si esaurisca in una delle modalità in cui si esprime l’abituale coercizione fisica e psicologica costituente una delle fasi del reato di maltrattamenti, ma ne configuri un “picco esponenziale” dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore disvalore rispetto alla condotta maltrattante.

Riprendendo l’esempio di cui sopra, ricorre il concorso materiale tra estorsione e maltrattamenti se il figlio tossicodipendente, responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre, commetta un episodio di violenza o minaccia particolarmente intenso e grave per ottenere il denaro necessario per comprarsi gli stupefacenti.

In altri termini, gli episodi di estorsione non sono assorbiti nei maltrattamenti quando presentino una gravità così significativa da “autonomizzarsi” rispetto alla condotta maltrattante, collocandosi, per la loro gravità, al di fuori dell’abitualità dei maltrattamenti.

Al contrario, il delitto di estorsione è assorbito nei maltrattamenti quando le condotte di minaccia o violenza nei confronti del familiare non siano ulteriori e autonome rispetto a quelle di maltrattamenti.